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Difensore Civico

ESTRATTO DELLO STATUTO COMUNALE 

Art. 81 - Il Difensore Civico del Comune di Favara

1. A garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico non è organo di amministrazione attiva, ma è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini; non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all'ordinamento vigente.

Art. 82 - Nomina e requisiti del Difensore Civico

1. Il difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio e dotata di provata esperienza giuridico-amministrativa.

2. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.

3. Il difensore civico è nominato dal consiglio, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nell'ambito di un elenco di aspiranti formato a seguito di apposito avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune.

4. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad una terza votazione, nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Il consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

6. Il difensore civico è scelto tra cittadini in possesso di adeguata laurea in materie giuridiche o economiche o che abbiano espletato attività dirigenziale in enti pubblici o privati.

7. Il difensore civico, al momento del suo insediamento, presta giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, davanti al sindaco ed alla presenza del segretario generale che redige il processo verbale, nonché di due testimoni. Il difensore civico che rifiuti di prestare giuramento è dichiarato decaduto dal consiglio comunale.

Art.83 - Durata in carica, decadenza, revoca e dimissioni del Difensore Civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed in ogni caso fino alla elezione del successore e non è immediatamente rieleggibile; decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina o di sopravvenienza delle incompatibilità prevista dal precedente art. 82.

2. Il difensore civico può essere revocato, con voto adottato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, quando tenga un comportamento pubblico o privato che possa menomare il prestigio della carica, nonché per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. La deliberazione consiliare, con la quale viene pronunciata la decadenza o disposta la revoca, deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

4. Il difensore civico cessa dalla carica, inoltre:

a) per dimissioni;

b) morte o impedimento grave.

5. Il difensore civico, salvo quanto previsto nel precedente comma 2, è sospeso dalla carica in caso di sottoposizione a custodia cautelare.

6. La decadenza, la revoca e le dimissioni hanno effetto dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il consiglio procede, rispettivamente, alla pronuncia della decadenza, alla revoca ed alla presa d'atto delle dimissioni.

Art. 84 - Sede, dotazione organica, indennità del Difensore Civico

1. L'ufficio del difensore civico ha sede nel palazzo comunale, ovvero in locali idonei, accessibili senza alcuna barriera architettonica, messi a disposizione dal Comune. Per lo svolgimento della propria funzione il difensore civico si avvale del personale e dei mezzi a lui assegnati dal Comune, nonché della collaborazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

2. Al difensore civico sono attribuite l'indennità di carica e l'indennità di missione con le modalità e secondo gli importi previsti per gli assessori.

Art. 85 - Funzioni del Difensore Civico

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale. Il difensore civico interviene anche a richiesta di cittadini portatori di interessi pubblici o diffusi costituiti in associazioni o comitati, dopo che siano stati esperiti senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze, ritardi, disfunzioni, carenze o disservizi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo i mezzi e i rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione, qualora nell'adottare l'atto non recepisca i suggerimenti del difensore civico. Quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione adottata dall'amministrazione comunale, nel caso in cui ravvisi delle irregolarità o vizi procedurali.

4. Il difensore civico svolge le funzioni di conciliazione e promuove, quando ne sia investito su istanza del l'interessato, la formazione degli, accordi tra quest'ultimo ed il Comune, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 86 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione comunale o gli enti o le aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento.

2. Se non abbiano ricevuto risposta alcuna o qualora ne abbiano ricevuto una non adeguata, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

3. Il difensore civico segnala al sindaco le eventuali disfunzioni delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato.

4. Il difensore civico ha libero accesso agli uffici del Comune, degli enti o delle aziende comunali; ha diritto di visione degli atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia connessa alla questione trattata. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio, né la riservatezza.

5. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli dell'ufficio ed è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

6. Il difensore civico può convocare i funzionari per ottenere chiarimenti ed informazioni ed eventualmente procedere ad un esame congiunto di ogni problematica.

7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali, ed è tenuto al rapporto nel caso in cui venga a conoscenza di un fatto costituente reato.

Art. 87 - Rapporto con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia relazioni al sindaco e alla giunta su argomenti che ritiene opportuno segnalare.

2. Il difensore civico invia ogni semestre al consiglio comunale la relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti, nonché indagini ed inchieste amministrative.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale.

4. La relazione del difensore civico è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale e, dopo la discussione, viene pubblicata all'albo pretorio. Alla seduta partecipa il difensore civico.

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